NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO PER L’IMU 2013

Bologna_via_ugoBassiNel  modello di pagamento per l’IMU 2013 non devono essere più utilizzati i
codici  tributo  della  quota  riservata  allo Stato che erano previsti per
l’IMU 2012. L’IMU dovuta per l’anno 2013, infatti, con esclusione di quella
dovuta  per  i  fabbricati  del  gruppo  catastale  D,  deve essere versata
esclusivamente al Comune.

Per  l’anno  2013,  inoltre,  in  attesa della riforma dell’imposizione sul
patrimonio  immobiliare,  prevista  entro  il 31 agosto 2013, il Governo ha
sospeso  il versamento della prima rata dell’IMU 2013, fino al 16 settembre
2013,  per  per  le  abitazioni  principali,  per  i  terreni agricoli ed i
fabbricati rurali ad uso strumentale.

IMU 2013: NEL MODELLO DI PAGAMENTO NON DEVONO ESSERE PIU’ UTILIZZATI I CODICI TRIBUTO DELLA QUOTA RISERVATA ALLO STATO

E’ stata soppressa, dal 2013, la disposizione vigente nell’anno 2012 che prevedeva fosse riservata allo Stato la quota di IMU calcolata con l’aliquota 0,38 per cento per gli “altri fabbricati”, i “terreni agricoli”, e le “aree fabbricabili”.

E’ ora riservato allo Stato esclusivamente il gettito IMU, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (fabbricati industriali, alberghi, teatri, cinematografi, istituti di credito, ecc..).

L’IMU dovuta per l’anno 2013, con esclusione di quella dovuta per i fabbricati del gruppo catastale D, deve essere versata esclusivamente al Comune. Non devono quindi più essere utilizzati i codici tributo relativi alla quota di imposta destinata allo Stato previsti per l’IMU 2012: 3915, 3917 e 3919.

Per l’anno 2013, il contribuente non dovrà quindi più dividere l’imposta riservata allo Stato da quella di competenza del Comune, salvo che per i fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, per i quali dovrà essere versata direttamente allo Stato l’IMU calcolata sulla base dell’aliquota 0,76%, mentre è destinata al Comune la differenza tra l’imposta calcolata sulla base dell’aliquota deliberata e l’imposta riservata allo Stato.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

3925 per l’IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
3930 per l’IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.

I codici tributo da utilizzare per il pagamento dell’IMU di giugno 2013 sono:

3912 – IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
3916 – IMU aree fabbricabili – COMUNE;
3918 – IMU per altri fabbricati – COMUNE;
3925 – IMU per immobili classificati nel gruppo catastale D – STATO;
3930 – IMU per immobili classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Si ricorda che è possibile calcolare l’acconto IMU 2013, collegandosi al sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it.

Il servizio consente ai cittadini, accedendo alla rete civica Iperbole, di calcolare l’IMU dovuta in maniera semplice consentendo la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Sospensione del pagamento della prima rata IMU per le abitazioni principali, per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale

Per l’anno 2013, in attesa della riforma dell’imposizione sul patrimonio immobiliare, prevista entro il 31 agosto 2013, il Governo ha sospeso il versamento della prima rata dell’IMU 2013, fino al 16 settembre 2013, per i seguenti immobili:

-l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case di lusso, ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
-i terreni agricoli;
-i fabbricati rurali ad uso strumentale.